MSP Verona

“Un atleta non può correre con i soldi in tasca. Egli deve correre con la speranza nel cuore ed i sogni in testa”

Statuto di associazione sportiva dilettantistica

TITOLO I : COSTITUZIONE - SEDE- DURATA - SCOPI

art. 1 E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. cod. civ.,____________________denominata "_____________________________associazione sportiva dilettantistica".
art. 2 L'associazione ha sede in_____________________
Potranno essere istituite anche sezioni distaccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
art .3 L'associazione aderisce al Movimento Sportivo Popolare (in sigla MSP Italia), Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI il 13 aprile 1984 e dal Ministero dell'Interno quale Ente Nazionale con finalità assistenziali nel 1989, iscritto, con D.M. 21 novembre 2002, al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, nonché ente membro del Msp Europeo.
art. 4 L'associazione sportiva dilettantistica è apolitica e non ha scopo di lucro e si propone le seguenti finalità:
a) lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del___________________(indicare la disciplina/e sportiva/e praticata/e);
b) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
c) istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
d) gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;
e) attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
f) adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
g) organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
h) pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
i) svolgimento di attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva e culturale in genere;
j) partecipazione ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere;
k) assistenza legale e tecnica ai propri associati;
l) compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile al raggiungimento delle finalità associative;
art. 5 La durata dell'Associazione è illimitata; lo scioglimento viene deliberato dall'assemblea straordinaria.
TITOLO II : ASSOCIATI

art. 6 Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che siano interessate all'attività svolta dalla stessa.
L'Associazione è composta di:
a) Soci Fondatori, che sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
b) Soci Effettivi, che sono coloro i quali hanno richiesto di far parte della Associazione al fine di svolgere le attività previste dal presente Statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un socio a ciò delegato;
c) Soci Onorari e/o Benemeriti, i quali sono nominati tali per particolari benemerenze acquisite nel settore dello sport e della cultura. La loro nomina, proposta dal presidente dovrà essere approvata e ratificata dall'assemblea dei soci.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
art. 7 Per ottenere l'ammissione come socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dovrà indicare le generalità complete, con codice fiscale, dichiarando altresì di aver preso visione dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto e di accettarli incondizionatamente.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
art. 8 I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle delibere regolarmente adottate dall'Associazione, partecipando alle attività prescelte, alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
art. 9 I soci cessano di far parte dell'Associazione per:
a) recesso;
b) morosità, qualora il socio non abbia provveduto al pagamento delle quote associative entro la scadenza prevista nei regolamenti;
c) esclusione, qualora il socio, con il suo comportamento, si sia posto in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione, oppure fomentando dissidi e disordini tra gli associati.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.
La relativa delibera dovrà essere comunicata tempestivamente a mezzo posta al socio.
Il socio escluso non può essere riammesso a meno che l'esclusione non sia dovuta al mancato pagamento delle quote sociali; in tal caso egli potrà essere riammesso, previo versamento delle quote arretrate.
Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate né ad indennità di alcun titolo.
Il socio che recede deve comunque regolarizzare ogni eventuale sua posizione debitoria.

TITOLO III : ENTRATE - PATRIMONIO SOCIALE - RENDICONTO

art. 10 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
a) quote associative;
b) contributi ed elargizioni di soci, terzi ed Enti pubblici o privati;
c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.
art. 11 Il patrimonio sociale è costituito da:
a )materiale ed attrezzi sportivi;
b) trofei aggiudicati in competizioni sportive;
c) tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione.
art. 12 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative;
Il rendiconto annuale dell'associazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

art. 13 Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso.
art. 14 L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, devono essere indicati l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.
art. 15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni socio nelle assemblee ordinarie e straordinarie ha diritto ad un voto.
Non è ammessa la rappresentanza a mezzo delega.
art. 16 L'assembla, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori.
L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.
art. 17 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
a) l'approvazione del rendiconto annuale ;
b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio direttivo;
c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
d) l'approvazione annuale della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'esercizio precedente;
e) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.
art. 18 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario Generale ogni qualvolta lo ritengano necessario
Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
b) sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
art. 19 Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo entro sette giorni dalla elezione elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i due Consiglieri.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno la metà più uno dei consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purchè sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, in quelle segrete la parità comporta il riesame della proposta.
Non è ammessa delega.
art. 20 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:
a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
c) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione;
d) redigere e modificare il Regolamento interno dell'Associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
e) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento
; g) redigere il rendiconto economico;
h) istituire eventuali sezioni in altre città;
i) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
j) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.
art. 21 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.
Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dalla emissione del provvedimento.
In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

TITOLO V: SANZIONI DISCIPLINARI

art. 22 Nei confronti dei soci dell'Associazione, i quali tengano una condotta non conforme ai principi di lealtà sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
a) deplorazione;
b) sospensione;
c) radiazione.
Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo. La sanzione della radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per diventare definitiva deve essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

TITOLO VI: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

art. 23 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dal MSP Italia.
In tutti i casi in cui non fosse possibile, per qualsivoglia motivo, comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni del suddetto Ente, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di _________________ .
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L'arbitrato avrà sede in_______________ e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

TITOLO VII : SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

art. 24 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o di beneficenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.
art. 25 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto o nel Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari, si osservano le disposizioni di legge e, se applicabili, le norme stabilite dal CONI e dal MSP Italia.